OGGETTO: PROROGA DEI CONTRATTI AL PERSONALE SUPPLENTE DURANTEL’EMERGENZA COVID-19In merito al tema in oggetto, la scrivente O.S. riassume le disposizioni previste per l’attuale fase emergenziale.PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO IN SCADENZA DURANTE LA CHIUSURA O LASOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’Il CCNL garantisce la proroga del contratto per il periodo di chiusura della scuola o sospensione delle attivitàdidattiche, nel caso in cui l’assenza del titolare (indipendentemente dal tipo di assenza) copra tutto il periodo eprosegua per i primi 7 giorni dopo la ripresa delle attività. Nell’attuale situazione, viste le disposizioni inmerito alla didattica a distanza, la proroga del contatto, in caso di scadenza della supplenza, vienedisposta dal primo giorno di chiusura (per le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna il periodo dichiusura è stato dal 24 febbraio al 1 marzo) o di sospensione delle attività didattiche o dal giorno successivoalla scadenza del contratto.La nota ministeriale 392 del 18 marzo 2020, richiamando l’art. 121 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, disponeche il contratto venga prorogato “a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta ladurata dell’emergenza sanitaria”; ciò al fine di garantire la continuità occupazionale. Le nota 392 autorizza inoltre gli Istituti Scolastici a nominare supplenti brevi anche per sostituzioni necessariedurante il periodo di sospensione attività, al fine di garantire la prosecuzione della didattica a distanza. Ilpersonale individuato quale avente diritto alla nomina, dovrà disporre di strumentazione idonea o potrà fruiredi quella della scuola che“potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigentescolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso”.PERSONALE ATA CON CONTRATTO IN SCADENZA DURANTE LA CHIUSURA O LASOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’La circolare 38905 del 28 agosto 2019, all’art. 4 dispone che “Ove al primo periodo di assenza del titolare neconsegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero,ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già inservizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.” Un contratto inscadenza durante la sospensione delle attività va quindi prorogato, se permane l’assenza del titolare.La stessa nota 392 richiama, anche per il sussistere di assenze del personale ATA, la possibilità di nominaresupplenti. Nel caso degli assistenti amministrativi, sono altresì applicabili le disposizioni relative alladisponibilità di adeguata strumentazione per il lavoro a distanza o la fornitura da parte della scuola incomodato d’uso.Si ricorda inoltre che l’art. 120, comma 4 del citato DL 18/2020 dispone che “al fine di assicurare anche nellescuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità dellastrumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, lepredette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attivitàdidattiche con assistenti tecnici”Si richiede quindi a tutti gli Istituti Scolastici la proroga dei contratti di supplenza, in base al quadro normativosopra citato.Milano, 20 marzo 2020 Sindacato Generale di Bas
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